I REATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Le errate informazioni che circolano in questi giorni ci impongono di fare chiarezza sulle responsabilità penali derivanti dalla violazione delle prescrizioni recentemente imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine del contenimento del contagio del Covid-19.
Con particolare riferimento alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale (c.d zona rossa), è prevista la responsabilità del trasgressore ex art. 650 cod.pen.; tale norma,rubricata “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”,prevede,sempre che il fatto non costituisca un più grave reato,l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro.
Qualora nell’autocertificazione – attestante che lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative,situazioni di necessità,motivi di salute o,infine, rientro nel proprio domicilio,abitazione o residenza – si dichairi il falso, risulterà integrato anche il reato di cui all’art 483 cod.pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che punisce, con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione a un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Da uno a cinque anni di reclusione ,invece, è la pena prevista nel caso di colposa diffusione dell’epidemia ex art.452 cod.pen.
Ben più grave è la responsabilità di coloro che volontariamente contagino altre persone: oltre al caso limite dell’art 438 cod.pen.,che punisce con l’ergastolo chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni,possono essere contestati i reati di cui all’art 575 cod.pen (omicidio volontario) e all’art. 582 cod. pen. (lesioni personali) rispettivamente nel caso di morte o di malattia dei soggetti attinti dal morbo.

Valerio de Gioia e Piergiorgio Assumma

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