Siamo certi che nell’ordinanza n. 108 del 13/08/2022 del Comandante del Corpo di Polizia Locale ci sia un errore. Il testo cita “divieto di transito e sosta con rimozione forzata inclusi veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria dalle ore 17.00 e sino alle ore 2.00 nei giorni 19-20-21-25-26-27/08 nelle seguenti vie” (segue elenco di strade/vie/piazze del centro storico) in occasione della manifestazione del Divino Etrusco. Tali veicoli sono da considerarsi muniti di contrassegno invalidi, pertanto liberi di circolare all’interno delle ZTL e delle Aree Pedonali Urbane in tutta Italia, come previsto dall’art. 11 del DPR 503 del 1996 e ribadito da recenti sentenze della Cassazione. La limitazione della mobilità delle persone sul territorio è oggetto di interesse giurisprudenziale, ancor più se parliamo del diritto allo spostamento per le persone con disabilità. La legge sul superamento delle barriere architettoniche risale addirittura al 1989! Comprendiamo perfettamente le esigenze di sicurezza per una manifestazione di tale portata ma siamo certi che esse non possano in alcun modo collidere con i diritti fondamentali. L’ordinanza ordina ma non esplicita alternative. Dunque, qual è la ratio di questo provvedimento? Chiediamo, con sollecitudine, visti i tempi brevissimi di applicazione (il Divino Etrusco inizia oggi…) di rivedere tale ordinanza in un` ottica di civiltà e contro ogni forma di discriminazione.
Ago 19