Innumerevoli sono i provvedimenti d’urgenza che, causa COVID 19 devono essere attuati:
sospesi versamenti fiscali e contributivi. Già nella giornata di venerdì l’esecutivo con Comunicato stampa aveva annunciato la sospensione dei versamenti prevista per il 16 marzo, riservandosi appunto nelle ore successive la possibilità e il tempo necessario per giungere ad una soluzione equa ed efficace tanto per le parti sociali quanto per la tesoreria.
Il prossimo Decreto-Legge in approvazione questa mattina disciplinerà le nuove scadenze per imprese e professionisti.
il Governo è intervenuto per regolamentare questioni urgenti e relative alla massa di liquidità che avrebbe dovuto transitare oggi 16 marzo 2020 dalle casse di imprenditori e professionisti alle casse dello Stato. Tra le ipotesi più accreditate c’era quella di una sospensione selettiva dei pagamenti fiscali.
Ricordando che lo Stato, pur non incassando qualcosa come 21 miliardi di euro, dati risultanti dai versamenti tributari dello stesso trimestre del 2019, dovrà pagare ugualmente stipendi e pensioni, vediamo nel dettaglio quanto previsto dall’art. 58 della bozza di Decreto:
- Saranno sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
- Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ai sensi del comma 5 del suddetto articolo.
- Saranno sospesi, per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio italiano e aventi ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro i versamenti da autoliquidazione con scadenza nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti:
- le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973
- le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
- l’imposta sul valore aggiunto
- i contributi previdenziali e assistenziali
- i premi per l’assicurazione obbligatoria.
- disciplina i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del DM 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si avrà diritto al rimborso di quanto già versato
- per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio italiano e aventi ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente al 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di vigore di tale decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25 bis del D.P.R. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta se nel mese precedente non abbiamo sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
- Per potersi avvalere di questa opzione sarà necessaria una dichiarazione apposita e provvederanno ed effettuare le ritenute entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione da maggio e per un massimo di 5 rate mensili senza sanzioni né interessi.
- per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale od operativa nei comuni indicati nell’allegato 1del DPCM del 1° marzo 2020, restano valide le disposizioni previste ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020
Maritato Emanuela Maria